Art. 10.
(Incompatibilità dei componenti della Commissione per le adozioni internazionali).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 38 della legge sull'adozione è inserito il seguente:

      «2-bis. I componenti della Commissione non devono aver ricoperto incarichi presso gli enti di cui all'articolo 31 nei due anni antecedenti all'inizio del loro mandato».